Nuovo
Regolamento Organismi Periferici 2010 del 13.03.2010
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SCOPI Art. 1In
esecuzione della Delibera del CDN n. 29/02-10 del 14 febbraio 2010, il
presente Regolamento è approvato dal C.E
nella seduta del 13 marzo 2010 con delibera n. 4/3/2010 ed è immediatamente
esecutivo. Esso
viene emanato in attuazione di quanto disposto dall'art.
27 dello Statuto Sociale e stabilisce le norme di funzionamento, i compiti
e le sfere di influenza degli Organismi Periferici S.A.S. ORGANISMI
PERIFERICI Art. 2Gli
Organismi Periferici della S.A.S. sono: a)
le Sezioni b)
le Regioni -
CAPO I - SEZIONI Art.
3 Le
Sezioni S.A.S. sono libere associazioni di Soci senza scopo di lucro,
che intendono, nell'ambito della competenza loro attribuita dal C.D.N. con l'atto di riconoscimento, attuare gli scopi della
S.A.S. osservando le norme statutarie e le deliberazioni del C.D.N. rispettandone
le direttive. Art. 4Le
Sezioni S.A.S. devono svolgere soltanto attività cinotecniche
e sportive, in relazione alle esigenze locali,
curando il miglior affiatamento e la collaborazione fra i Soci. L’attività
cinotecnica è svolta dai Soci in armonia con
i principi del buon costume e dell'onore sportivo,
in ogni caso senza arrecare danno morale e/o materiale alla S.A.S. e nel
rispetto della disciplina Sociale. Art. 5E'
vietata alle Sezioni qualsiasi attività non prevista
dallo Statuto, dal presente Regolamento o non richiesta ed approvata preventivamente
dal C.D.N. Ove
la Sezione svolgesse attività contrarie allo Statuto ed
ai Regolamenti Sociali ovvero alle delibere del C.D.N. e non previste
dal presente Regolamento, i Consiglieri della Sezione responsabili e/o
promotori di tali attività saranno passibili di sanzioni disciplinari
ai sensi dell’art 28 dello Statuto Sociale. Il
C.D.N. potrà inoltre deliberare la revoca del riconoscimento.
Art.
6 La
Sezione si fonda mediante un’assemblea costitutiva di Soci S.A.S. e aspiranti
tali, durante la quale è
obbligatoria la presenza del Presidente Regionale. Con
l’atto Costitutivo, controfirmato almeno da trenta Soci fondatori di cui
i 2/3 aspiranti soci, si devono: 1)
proporre tre denominazioni da sottoporre al C.D.N.; 2)
votare la nomina del proprio Consiglio Direttivo secondo i criteri espressi
agli artt. 15-16-17
del presente Regolamento; Unitamente
all’atto Costitutivo si deve inviare al C.D.N.
una domanda di riconoscimento ufficiale. Tale
riconoscimento verrà concesso, ad insindacabile
giudizio del C.D.N., tenendo conto dell’esistenza dei seguenti requisiti: a)
che il Consiglio Direttivo Regionale competente abbia espresso il proprio
parere non vincolante; b)
che la Sezione disponga di un campo di addestramento
aperto a tutti i Soci S.A.S., la cui disponibilità deve essere comprovata
da un contratto di affitto o di comodato; c)
che la Sezione abbia un recapito, una sede sociale e che disponga
di un indirizzo di posta elettronica (e-mail). All’atto
del riconoscimento il C.D.N. sceglierà la denominazione
della sezione tra le tre proposte alternative suggerite dalla sezione
richiedente. Art. 7Il
riconoscimento avverrà in relazione alla vicinanza
della sezione richiedente ad altra sezione esistente, del numero complessivo
dei soci in zona e della conformazione geo-fisica del territorio. In
caso di estensione territoriale particolarmente vasta è consentita alla
Sezione, previa delibera del Consiglio di Sezione, la
istituzione di un Nucleo Periferico che disponga di un proprio
campo. La
sezione dovrà informare la Regione di appartenenza della costituzione
del Nucleo che, a sua volta, informerà Il nucleo, rappresentato da un capo gruppo, é sede secondaria
della Sezione. La istituzione di un nucleo periferico della Sezione è consentita ove il
campo del nucleo sia sufficientemente lontano dal campo di altra sezione
e non interferisca con l’attività e i programmi di altra sezione. Il C.D.N. può deliberare la cessazione del nucleo. La
Regione di appartenenza sarà determinata secondo la suddivisione regionale
deliberata da C.D.N. Art. 8Sono
Organi Sociali della Sezione: a)
l'assemblea dei Soci; b)
il Consiglio Direttivo Sezionale; c)
il Presidente; d)
il Tesoriere. ASSEMBLEA
GENERALE SEZIONALE Art.
9 L'assemblea
generale dei Soci della Sezione è composta dai Soci in regola con il versamento
della quota Sociale per l'anno in corso presso quella Sezione. Hanno diritto al voto i soci “rinnovi”
e i nuovi soci se già approvati dal CDN Ogni
Socio avente diritto al voto può farsi rappresentare in assemblea da un
Socio della Sezione, avente parimenti diritto al voto, mediante delega
scritta. I
Soci Giovani (di età inferiore a 18 anni) non possono votare, né rappresentare altri
Soci in assemblea. Essi, tuttavia, hanno diritto ad
essere presenti e di prendere la parola in assemblea. Ogni
socio presente di persona può essere portatore di solo due deleghe scritte. Art. 10Le
votazioni saranno a scrutinio segreto o per alzata di mano, proposta a
discrezione di chi presiede l'assemblea. In
caso di votazione a scrutinio segreto, prima di discutere gli
argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea deve nominare Art. 11L'Assemblea
si riunisce in via ordinaria due volte l'anno: -
La prima entro il 15 febbraio per approvare il rendiconto dell'anno precedente
e la relazione del Consiglio Direttivo anche sulle attività svolte, nonché per deliberare il programma tecnico e sportivo del
2° semestre dell'anno in corso; -
La seconda entro il 30 Luglio per deliberare il programma tecnico e sportivo
dell'anno successivo. Art. 12L'assemblea
ha il compito di deliberare: a)
il programma tecnico-agonistico della sezione; b)
sulla elezione delle cariche Sezionali e sui rendiconti finanziari; c)
sulla quota campo annuale; d)
il regolamento di campo che disciplini il comportamento e la disciplina dei soci durante
l'attività sociale. Art. 13L'Assemblea è presieduta dal Presidente
della Sezione o, in caso di impedimento dal vice Presidente
oppure, quando entrambi siano impediti o ne facciano richiesta, da un
Socio chiamato dai presenti a presiederla. Il
Presidente, nominerà un segretario fra i soci presenti per redigere il
verbale. Art.14La
data dell’assemblea é stabilita dal Consiglio di Sezione. La
convocazione dell'Assemblea deliberata dal consiglio è annunciata dal
Presidente con l'invio per posta dell'invito a parteciparvi. Gli avvisi di convocazione debbono
essere spediti almeno quindici giorni prima della data dell’Assemblea
ed essere inviati per conoscenza al Presidente
Regionale ed alla SAS. Nella
convocazione dovranno essere specificati, la data e la località in cui
l’assemblea avrà luogo, l'ora della prima e della seconda convocazione
e gli argomenti da discutere. L'Assemblea
è valida in prima convocazione allorché sono
presenti di persona, o per delega, la metà più uno dei Soci aventi diritto
al voto. In
seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti. Una
copia del verbale dell'Assemblea deve essere inviata entro quindici giorni
alla SAS, Sede Centrale, ed una copia deve essere inviata al Presidente di Regione competente per
territorio. CONSIGLIO
DIRETTIVO SEZIONALE Art.
15 Il
Consiglio Direttivo della Sezione è composto da
sei Consiglieri che ricoprono le seguenti cariche: -
Presidente -
Vice Presidente; -
Tesoriere -
Responsabile Allevamento; -
Responsabile Addestramento; -
Responsabile del settore giovani Non
può ricoprire le cariche chi abbia riportato,
nel triennio precedente, sanzioni disciplinari diverse e più gravi della
censura, comminate dai Probiviri S.A.S. o dall'E.N.C.I. Le
suddette cariche sono incompatibili con le cariche
regionali o di Consigliere Nazionale. Art. 16Il
Presidente Sezionale neo eletto dovrà comunicare alla Sede Centrale e
per conoscenza al C.D.R. la composizione del
Consiglio Sezionale entro sette giorni dalla data dell’assemblea. Art. 17La
carica di Presidente dovrà essere affidata a soci che abbiano già ricoperto
almeno cariche sezionali. Il
Consiglio Sezionale dovrà affidare gli incarichi di Coordinatori delle
discipline Obbedience, Agility, Cani da Soccorso
e Mondiorig a soci che abbiano provata
esperienza nei settori in cui vengono nominati. Art. 18Qualora
i soci chiamati a ricoprire le suddette cariche sezionali non abbiano
i necessari requisiti dovranno partecipare, entro 6
mesi, agli appositi corsi di formazione organizzati dalla SAS. Nel
periodo intercorrente tra la data dell’elezione e la partecipazione al
corso il responsabile eletto dovrà agire in stretta collaborazione
con il Responsabile Regionale del Settore. In
ogni caso i Responsabili Sezionali dell'Allevamento, Addestramento e Coordinatori
(la dove esistono) fanno capo direttamente ai rispettivi Responsabili
Regionali. Art. 19I
Consiglieri durano in carica tre anni solari, e possono essere rieletti.
Le nomine diventano definitive solo dopo la ratifica
da parte del C.D N. Art. 20Qualora
durante il triennio venissero a mancare uno o più Consiglieri, questi
verranno sostituiti dall'Assemblea alla prima riunione successiva
alle dimissioni. Qualora
venissero a mancare nel Consiglio per dimissioni o per altri motivi il Presidente e il Vice Presidente, in attesa della
loro sostituzione da parte dell'Assemblea, il consigliere più anziano
d'età assumerà temporaneamente le funzioni di Presidente. Se
venissero a mancare più della metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio
si considera decaduto ed i Consiglieri rimasti
in carica provvederanno a convocare una nuova Assemblea da tenersi entro
i due mesi successivi per l’elezione di un nuovo Consiglio. Art. 21Se
viene a mancare il Consigliere responsabile sezionale dell'Allevamento,
dell'Addestramento o il Responsabile del settore Giovani, il Presidente
ricopre la carica vacante fino a nuove elezioni da parte dell'Assemblea
che dovrà riunirsi entro 30 giorni. I
Consiglieri eletti in sostituzione, restano in carica sino a quando vi
sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Art. 22Il
Consiglio Direttivo ha il compito di attuare in sede locale gli scopi
statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei
Soci della Sezione. Le
deliberazioni dell’Assemblea Generale Nazionale S.A.S. e del C.D.N.
sono comunque prevalenti. Art. 23I
Consiglieri sono responsabili in solido dell'amministrazione sociale fino
all’approvazione del rendiconto da parte dell'assemblea dei
soci. Art. 24Il
Consiglio si riunisce almeno ogni quattro mesi e, comunque, allorquando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza
dei Consiglieri. La
convocazione è inviata per posta oppure per E-mail sette giorni prima
della data della riunione. Eccezionalmente, in caso di urgenza, la convocazione
può essere effettuata anche telefonicamente. Le
riunioni di Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei
Consiglieri, non sono ammesse deleghe. Il
Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente
o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più
anziano di età. In
caso di parità di voto prevale il voto di chi
presiede il Consiglio. I
Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre riunioni
consecutive decadono dal loro incarico. La
giustificazione del motivo dell’assenza é valutata dal Consiglio che ne
deve dare atto nel verbale. Art. 25Le
delibere del Consiglio entrano in vigore al momento della loro adozione
e saranno trasmesse al Presidente Regionale I
verbali delle riunioni di Consiglio vanno inviati entro quindici giorni
dalla loro approvazione al Presidente della Regione competente per territorio. Art. 26Il
Consiglio Direttivo di Sezione ha l'obbligo di predisporre un regolamento
interno che comprenda: - il regolamento
di campo che disciplini il comportamento e la disciplina dei soci durante
l'attività sociale; - l’eventuale quota
annuale per i soci frequentatori appartenenti alla Sezione; - il contributo
da versare alla Sezione per i soci appartenenti ad altre Sezioni che intendono
usufruire, anche Il
Consiglio Direttivo di Sezione deve inoltre: - Sottoporre il
Regolamento per l'approvazione all'Assemblea di Sezione per la necessaria
approvazione; - Esporre in bacheca
tutti i regolamenti ai quali i soci dovranno fare riferimento e rispettare. - Nominare un socio
della Sezione quale responsabile dell'impianto; - Depositare presso
il Consiglio Regionale il Regolamento dopo l'approvazione da parte dell'assemblea. IL
PRESIDENTE Art. 27Il
Presidente di Sezione ha la rappresentanza legale sia nei rapporti interni
alla S.A.S. che in quelli esterni. Egli
vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni dell’assemblea e del
Consiglio. Art. 28In
caso di assenza o di impedimento il Presidente
è sostituito dal Vice Presidente. Il
Presidente della Sezione fa parte del Consiglio della
Regione competente per territorio. Art. 29Il
Presidente ha l'obbligo di inviare mensilmente alla Sede Centrale le quote
sociali: a)
per i soci Rinnovi l'elenco nominativo con eventuali
variazione di indirizzo unitamente ai relativi importi associativi; b) per i nuovi associati, l'elenco nominativo dei soci completo con gli indirizzi e allegata
la copia del modulo d'iscrizione e i relativi importi. PATRIMONIO
DELLA SEZIONE Art.
30 Il
patrimonio della Sezione è costituito: a)
da beni immobili e mobili; b)
dalle somme accantonate; c)
da qualsiasi altro bene pervenutogli a titolo legittimo; Le
entrate della Sezione sono costituite: a)
da una percentuale sulle quote associative alla S.A.S. il cui importo
é stabilito con delibera del C.D.N.; b)
degli eventuali contributi concessi dalla S.A.S. o da altri Enti, Associazioni
o persone; c)
dalle attività di gestione; d)
da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo. Art. 31E’
fatto divieto di distribuire in modo anche indiretto utili o avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Art. 32In
caso di scioglimento della Sezione, per qualunque causa, il patrimonio
dovrà essere devoluto alla S.A.S. Società Amatori Schäferhunde, con sede
in Modena, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3
comma La
S.A.S. affiderà la gestione del patrimonio della Sezione disciolta alla
Regione territorialmente competente per favorire la costituzione in zona
di una nuova sezione. Art. 33L'esercizio
finanziario va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Copia
dei rendiconti e degli eventuali bilanci preventivi debbono
essere inviati al Presidente della Regione. Art. 34In
caso di mancata approvazione del rendiconto da parte dell’assemblea, lo
stesso dovrà essere presentato al Consiglio Direttivo Regionale
entro quindici giorni dalla data di svolgimento dell’assemblea. Il
Consiglio Direttivo Regionale assumerà con delibera motivata le proprie
determinazioni sul rendiconto esaminato, inviandole al CDN per le determinazioni
di sua competenza e di cui agli articoli seguenti. NORME
CHE REGOLANO LA VITA ASSOCIATIVA Art.
35 I
Soci dissenzienti con le decisioni del Consiglio di Sezione potranno avanzare
reclamo scritto al Consiglio
Direttivo Regionale. Il
reclamo dovrà essere sottoscritto da almeno dieci soci appartenenti alla
Sezione. Il
Presidente Regionale convocherà i reclamanti ed
il Consiglio Sezionale interessato che, alla presenza di almeno due Consiglieri
Regionale oltre al Presidente, esporranno i fatti. Il
Presidente Regionale relazionerà il C.D.R. sull'esito
dell'incontro nella prima riunione successiva. Il
C.D.R. nella stessa riunione si pronuncerà nel merito, o
annullando la decisione del Consiglio Sezionale o assumendo una propria
delibera. Art. 36In
caso di rigetto del reclamo, purché si tratti di questioni di
interesse generale e non personale, il reclamo potrà essere presentato
in seconda istanza al C.D.N. In questo caso al reclamo dovrà essere allegato
un assegno circolare di 200,00 Euro, intestato alla S.A.S. Sede Centrale. Il
Presidente Nazionale convocherà presso Il
reclamo avrà comunque il suo corso anche se le
parti convocate non si presenteranno, salvo i casi di comprovato ed assoluto
impedimento che sarà valutato dal C.D.N. Il
Presidente Nazionale relazionerà il C.D.N. sull'esito
dell'incontro nella prima riunione successiva. Il
C.D.N. nella stessa riunione si pronuncerà nel merito, o
annullando la decisione del Consiglio Sezionale ed assumendo una propria
delibera. La
decisione del C.D.N. é inappellabile. Nel
caso in cui dal reclamo o dai successivi colloqui emergano responsabilità
disciplinari a carico di un socio o dei Consiglieri, il Presidente Regionale,
o il Presidente della SAS in caso di appello, provvederà
ad inoltrare denuncia scritta al C.D.N. ex art. 28 dello Statuto
Sociale. In caso di accoglimento anche parziale del reclamo la quota
versata di.
200,00 Euro come previsto dall’art. 36 del Presente
Regolamento, verrà restituita ai ricorrenti. In caso di rigetto del reclamo
la somma sarà acquisita dalla Sede Centrale. Art. 38Ove,
all'interno di una Sezione, emergano tra i Soci situazioni di contrasto
o litigiosità che il Consiglio di Sezione (C.D.S.) ritenga possano compromettere
il sereno svolgimento delle attività sociali od
ostacolare il buon funzionamento della Sezione, il C.D.S. all'unanimità,
con richiesta motivata supportata da documentazione, ha facoltà di inoltrare
al C.D.N. domanda affinché il socio o i soci responsabili di disturbare
il buon funzionamento della Sezione siano aggregati direttamente alla
Sede Centrale. Il C.D.N. esaminata la documentazione deciderà se accogliere
la richiesta o respingerla. Art. 39La
domanda inoltrata dal C.D.S. al Consiglio Direttivo Nazionale dovrà essere
comunicata anche ai Soci interessati i quali, entro 15
gg. dal ricevimento, potranno far pervenire le loro osservazioni al C.D.N. Decorso
tale termine il Presidente Nazionale ha facoltà di convocare le parti
come previsto dall’art. 36 del presente Regolamento,
applicandone la disciplina. Art. 40Il
socio interessato potrà informare con lettera scritta il Presidente della
Regione di appartenenza ove tra i soci insorgessero questioni che, pur
non avendo rilevanza generale, di fatto compromettono: -
l’immagine morale e materiale di un socio della SAS alle Sezioni e agli
Organi Sociali; -
la compressione dei diritti di un socio allo svolgimento delle
attività sociali. Entro
30 giorni dal ricevimento il Presidente Regionale dovrà convocare
le parti per un chiarimento dei fatti e delle rispettive ragioni cercando
di ricomporre il contrasto relazionando il C.D.R. circa l’esito dell’incontro. Art. 41Il
socio appartenente ad una Sezione non può nell'anno
in corso operare passaggio ad altra Sezione. Ogni passaggio da una Sezione
all'altra può essere fatta solo al momento del rinnovo del tesseramento. La
Sezione può rifiutare l'aggregazione del socio
che intende trasferirsi. In questo caso dovrà comunicare per iscritto
al Consiglio Direttivo Regionale i motivi del rifiuto. Art. 42Nell’anno
in cui sono previste le elezioni per il rinnovo triennale delle cariche
sociali della Sezione, l’aggregazione di un nuovo
socio può avvenire solo dopo la elezione delle cariche sociali sezionali. Art. 43Un
socio già appartenente ad una Regione non può
chiedere di essere aggregato ad una Sezione appartenente ad altra Regione,
salvo che per motivi trasferimento di residenza o domicilio e di maggior
vicinanza ad altra sezione. RICONOSCIMENTO-SCIOGLIMENTO Art.
44 Il
riconoscimento disposto dal C.D.N., come previsto
dall'art. 6 del presente regolamento, è deliberato in via provvisoria
per il periodo di un anno. Trascorso
tale termine il C.D.N. riesamina la pratica e
può concedere, se del caso, il riconoscimento definitivo della Sezione. Art. 45In
caso di mancato svolgimento delle attività sociali, di gravi inosservanze
della disciplina sociale o di non funzionamento degli organi sociali delle
sezioni, ovvero, per gravi contrasti tra i soci
all’interno delle Sezioni, il C.D.N. può disporre lo scioglimento degli
organi sociali e la nomina di un commissario straordinario che ne assume
le funzioni. Decorso
il termine di Commissariamento il C.D.N. può
prolungare di tre mesi la gestione commissariale. Il
commissario straordinario deve convocare l’assemblea dei soci prima del
termine del suo mandato. Qualora
la situazione della Sezione non si sia sanata o non sia sanabile, il C.D.N. può revocare il riconoscimento prima dell’Assemblea
per la ricostituzione degli organi Sociali decaduti a seguito del commissariamento. Art. 47La
revoca del riconoscimento viene deliberata dal
C.D.N., sentito il parere non vincolante del Consiglio Regionale, dopo
aver provveduto, se opportuno, al passaggio da una gestione commissariale. Il
riconoscimento può essere revocato quando la Sezione venga a perdere i
requisiti di cui all’art. 6, oppure nel caso
in cui la Sezione svolga un’attività non conforme a quanto previsto dall’art.
4 del presente Regolamento. Art. 48Lo
scioglimento della Sezione avviene per delibera della
Assemblea dei Soci della Sezione approvata da due terzi degli aventi
diritto al voto. I
soci di una Sezione disciolta possono aderire ad altra Sezione o alla
Sede Centrale. - CAPO II - REGIONI
Le
Regioni sono Organismi Periferici della S.A.S. costituiti dal C.D.N. allo scopo di mantenere contatti diretti tra gli Organi
Centrali e le Sezioni. Le
Regioni sono dotate di una propria autonomia gestionale
ed economica e, nel rispetto dei programmi deliberati dal CDN, hanno compiti
di: a)
controllo delle attività tecniche delle Sezioni di loro
competenza; b)
coordinamento delle richieste di manifestazioni che pervengono dalle Sezioni,
trasmettendo la relativa documentazione alla Sede Centrale per la necessaria
ratifica; c)
coordinamento dell'attività sportiva ed agonistica
nella Regione; d)
organizzare, su mandato del C.D.N., manifestazioni
tecniche e sportive di particolare importanza; e)
gestione temporanea di Sezioni in fase di riorganizzazione e di scioglimento. Art. 50Il
C.D.N., a seconda delle obbiettive esigenze di gestione della
S.A.S., costituisce il necessario numero di Regioni sul territorio nazionale
secondo criteri propri, non necessariamente in rapporto e conformità con
le suddivisioni politico-amministrative. In
linea puramente indicativa, da attuarsi come tipica ma non obbligatoria,
i criteri di suddivisione sono i seguenti: a)
numero di Sezioni appartenenti alla Regione: da un minimo di tre ad
un massimo di dodici; b)
numero totale di Soci iscritti nelle Sezioni comprese nella Regione: con
un minimo di 90 soci. Art. 51La
composizione della Regione SAS può essere variata dal C.D.N.
con lo spostamento di una o più sezioni ad altra regione ove ciò favorisca
il coordinamento delle attività delle Sezioni e la loro effettiva partecipazione
all’attività della Regione. La
composizione delle Regioni avviene, ad opera
del C.D.N., di norma nel semestre precedente le elezioni del Consiglio
di Regione, ed entra in vigore con il primo gennaio dell'anno immediatamente
successivo. Art. 52Sono
Organi Sociali della Regione: a)
il Consiglio Regionale; b)
il Consiglio Direttivo Regionale c)
il Presidente; c)
il Tesoriere. CONSIGLIO
REGIONALE
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