Nuovo Regolamento Organismi Periferici 2010 del 13.03.2010
(Modificato con delibera 72/05-11 del 14.05.2011)

SCOPI

Art. 1

In esecuzione della Delibera del CDN n. 29/02-10 del 14 febbraio 2010, il presente Regolamento è approvato dal C.E nella seduta del 13 marzo 2010 con delibera n. 4/3/2010 ed è immediatamente esecutivo.

Esso viene emanato in attuazione di quanto disposto dall'art. 27 dello Statuto Sociale e stabilisce le norme di funzionamento, i compiti e le sfere di influenza degli Organismi Periferici S.A.S. 

 

ORGANISMI PERIFERICI

Art. 2

Gli Organismi Periferici della S.A.S. sono:

a) le Sezioni

b) le Regioni

- CAPO I -

SEZIONI

Art. 3

Le Sezioni S.A.S. sono libere associazioni di Soci senza scopo di lucro, che intendono, nell'ambito della competenza loro attribuita dal C.D.N. con l'atto di riconoscimento, attuare gli scopi della S.A.S. osservando le norme statutarie e le deliberazioni del C.D.N. rispettandone le direttive.

 

Art. 4

Le Sezioni S.A.S. devono svolgere soltanto attività cinotecniche e sportive, in relazione alle esigenze locali, curando il miglior affiatamento e la collaborazione fra i Soci.

L’attività cinotecnica è svolta dai Soci in armonia con i principi del buon costume e dell'onore sportivo, in ogni caso senza arrecare danno morale e/o materiale alla S.A.S. e nel rispetto della disciplina Sociale.

 

Art. 5

E' vietata alle Sezioni qualsiasi attività non prevista dallo Statuto, dal presente Regolamento o non richiesta ed approvata preventivamente dal C.D.N.

Ove la Sezione svolgesse attività contrarie allo Statuto ed ai Regolamenti Sociali ovvero alle delibere del C.D.N. e non previste dal presente Regolamento, i Consiglieri della Sezione responsabili e/o promotori di tali attività saranno passibili di sanzioni disciplinari ai sensi dell’art 28 dello Statuto Sociale.

Il C.D.N. potrà inoltre deliberare la revoca del riconoscimento.


COSTITUZIONE

Art. 6

La Sezione si fonda mediante un’assemblea costitutiva di Soci S.A.S. e aspiranti tali, durante la quale è  obbligatoria la presenza del Presidente Regionale.

Con l’atto Costitutivo, controfirmato almeno da trenta Soci fondatori di cui i 2/3 aspiranti soci, si devono:

1) proporre tre denominazioni da sottoporre al C.D.N.;

2) votare la nomina del proprio Consiglio Direttivo secondo i criteri espressi agli artt. 15-16-17  del presente Regolamento;

Unitamente all’atto Costitutivo si deve inviare al C.D.N. una domanda di riconoscimento ufficiale.

Tale riconoscimento verrà concesso, ad insindacabile giudizio del C.D.N., tenendo conto dell’esistenza dei seguenti requisiti:

a) che il Consiglio Direttivo Regionale competente abbia espresso il proprio parere non vincolante;

b) che la Sezione disponga di un campo di addestramento aperto a tutti i Soci S.A.S., la cui disponibilità deve essere comprovata da un contratto di affitto o di comodato;

c) che la Sezione abbia un recapito, una sede sociale e che disponga di un indirizzo di posta elettronica (e-mail).

All’atto del riconoscimento il C.D.N. sceglierà la denominazione della sezione tra le tre proposte alternative suggerite dalla sezione richiedente.

 

Art. 7

Il riconoscimento avverrà in relazione alla vicinanza della sezione richiedente ad altra sezione esistente, del numero complessivo dei soci in zona e della conformazione geo-fisica del territorio.

In caso di estensione territoriale particolarmente vasta è consentita alla Sezione, previa delibera del Consiglio di Sezione, la istituzione di un Nucleo Periferico che disponga di un proprio campo.

La sezione dovrà informare la Regione di appartenenza della costituzione del Nucleo che, a sua volta, informerà la Sede Centrale.

Il nucleo, rappresentato da un capo gruppo, é sede secondaria della Sezione.

La istituzione di un nucleo periferico della Sezione è consentita ove il campo del nucleo sia sufficientemente lontano dal campo di altra sezione e non interferisca con l’attività e i programmi di altra sezione. Il C.D.N. può deliberare la cessazione del nucleo.

La Regione di appartenenza sarà determinata secondo la suddivisione regionale deliberata da C.D.N.

 

Art. 8

Sono Organi Sociali della Sezione:

a) l'assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo Sezionale;

c) il Presidente;

d) il Tesoriere.

 

ASSEMBLEA GENERALE SEZIONALE

Art. 9

L'assemblea generale dei Soci della Sezione è composta dai Soci in regola con il versamento della quota Sociale per l'anno in corso presso quella Sezione.

Hanno diritto al voto i soci “rinnovi” e i nuovi soci se già approvati dal CDN

Ogni Socio avente diritto al voto può farsi rappresentare in assemblea da un Socio della Sezione, avente parimenti diritto al voto, mediante delega scritta.

I Soci Giovani (di età inferiore a 18 anni)  non possono votare, né rappresentare altri Soci in assemblea. Essi, tuttavia, hanno diritto ad essere presenti e di prendere la parola in assemblea.

Ogni socio presente di persona può essere portatore di solo due deleghe scritte.

 

Art. 10

Le votazioni saranno a scrutinio segreto o per alzata di mano, proposta a discrezione di chi presiede l'assemblea.
Se la proposta di voto per alzata di mano non è accettata anche da un solo socio avente diritto a voto, la votazione dovrà avvenire a scrutinio segreto.

In caso di votazione a scrutinio segreto, prima di discutere gli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea deve nominare
tre scrutatori tra i soci presenti aventi diritto a voto.

 

Art. 11

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria due volte l'anno:

- La prima entro il 15 febbraio per approvare il rendiconto dell'anno precedente e la relazione del Consiglio Direttivo anche sulle attività svolte, nonché per deliberare il programma tecnico e sportivo del 2° semestre dell'anno in corso;

- La seconda entro il 30 Luglio per deliberare il programma tecnico e sportivo dell'anno successivo.

 

Art. 12

L'assemblea ha il compito di deliberare:

a) il programma tecnico-agonistico della sezione;

b) sulla elezione delle cariche Sezionali e sui rendiconti finanziari;

c) sulla quota campo annuale;

d) il regolamento di campo che disciplini il comportamento e la disciplina  dei soci durante l'attività sociale.

 

Art. 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Sezione o, in caso di impedimento dal vice Presidente oppure, quando entrambi siano impediti o ne facciano richiesta, da un Socio chiamato dai presenti a presiederla.

Il Presidente, nominerà un segretario fra i soci presenti per redigere il verbale.

 

Art.14

La data dell’assemblea é stabilita dal Consiglio di Sezione.

La convocazione dell'Assemblea deliberata dal consiglio è annunciata dal Presidente con l'invio per posta dell'invito a parteciparvi.

Gli avvisi di convocazione debbono essere spediti almeno quindici giorni prima della data dell’Assemblea ed essere inviati per conoscenza al Presidente Regionale ed alla SAS.

Nella convocazione dovranno essere specificati, la data e la località in cui l’assemblea avrà luogo, l'ora della prima e della seconda convocazione e gli argomenti da discutere.

L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché sono presenti di persona, o per delega, la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Una copia del verbale dell'Assemblea deve essere inviata entro quindici giorni alla SAS, Sede Centrale, ed una copia deve essere inviata al Presidente di Regione competente per territorio.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE

Art. 15

Il Consiglio Direttivo della Sezione è composto da sei Consiglieri che ricoprono le seguenti cariche:

- Presidente

- Vice Presidente;

- Tesoriere

- Responsabile Allevamento;

- Responsabile Addestramento;

- Responsabile del settore giovani

Non può ricoprire le cariche chi abbia riportato, nel triennio precedente, sanzioni disciplinari diverse e più gravi della censura, comminate dai Probiviri S.A.S. o dall'E.N.C.I.

Le suddette cariche sono incompatibili con le cariche regionali o di Consigliere Nazionale.

 

Art. 16

Il Presidente Sezionale neo eletto dovrà comunicare alla Sede Centrale e per conoscenza al C.D.R. la composizione del Consiglio Sezionale entro sette giorni dalla data dell’assemblea.

 

Art. 17

La carica di Presidente dovrà essere affidata a soci che abbiano già ricoperto almeno cariche sezionali.

La carica Sezionale di Responsabile di Allevamento dovrà essere affidata a soci che siano almeno titolari di affisso.

La carica Sezionale di Responsabile di Addestramento dovrà essere affidata a soci che abbiano almeno partecipato ad eventi agonistici del settore nelle classi IPO1, IPO2 o IPO3.

Il Consiglio Sezionale dovrà affidare gli incarichi di Coordinatori delle discipline Obbedience, Agility, Cani da Soccorso e Mondiorig a soci che abbiano provata esperienza nei settori in cui vengono nominati.

 

Art. 18

Qualora i soci chiamati a ricoprire le suddette cariche sezionali non abbiano i necessari requisiti dovranno partecipare, entro 6 mesi, agli appositi corsi di formazione organizzati dalla SAS.

Nel periodo intercorrente tra la data dell’elezione e la partecipazione al corso il responsabile eletto dovrà agire in stretta collaborazione con il Responsabile Regionale del Settore.

In ogni caso i Responsabili Sezionali dell'Allevamento, Addestramento e Coordinatori (la dove esistono) fanno capo direttamente ai rispettivi Responsabili Regionali.

 

Art. 19

I Consiglieri durano in carica tre anni solari, e possono essere rieletti. Le nomine diventano definitive solo dopo la ratifica da parte del C.D N.

 

Art. 20

Qualora durante il triennio venissero a mancare uno o più Consiglieri, questi verranno sostituiti dall'Assemblea alla prima riunione successiva alle dimissioni.

Qualora venissero a mancare nel Consiglio per dimissioni o per altri motivi il Presidente e il Vice Presidente, in attesa della loro sostituzione da parte dell'Assemblea, il consigliere più anziano d'età assumerà temporaneamente le funzioni di Presidente.

Se venissero a mancare più della metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio si considera decaduto ed i Consiglieri rimasti in carica provvederanno a convocare una nuova Assemblea da tenersi entro i due mesi successivi per l’elezione di un nuovo Consiglio.

 

Art. 21

Se viene a mancare il Consigliere responsabile sezionale dell'Allevamento, dell'Addestramento o il Responsabile del settore Giovani, il Presidente ricopre la carica vacante fino a nuove elezioni da parte dell'Assemblea che dovrà riunirsi entro 30 giorni.
L’assunzione della carica ad interim da parte del Presidente deve essere comunicata al Presidente Regionale.

I Consiglieri eletti in sostituzione, restano in carica sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito.

 

Art. 22

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare in sede locale gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci della Sezione.

Le deliberazioni dell’Assemblea Generale Nazionale  S.A.S. e del C.D.N. sono comunque prevalenti.

 

Art. 23

I Consiglieri sono responsabili in solido dell'amministrazione sociale fino all’approvazione del rendiconto da parte dell'assemblea dei soci.

 

Art. 24

Il Consiglio si riunisce almeno ogni quattro mesi e, comunque, allorquando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri.

La convocazione è inviata per posta oppure per E-mail sette giorni prima della data della riunione. Eccezionalmente, in caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche telefonicamente.

Le riunioni di Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri, non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.

In caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre riunioni consecutive decadono dal loro incarico.

La giustificazione del motivo dell’assenza é valutata dal Consiglio che ne deve dare atto nel verbale.

 

Art. 25

Le delibere del Consiglio entrano in vigore al momento della loro adozione e saranno trasmesse al Presidente Regionale

I verbali delle riunioni di Consiglio vanno inviati entro quindici giorni dalla loro approvazione al Presidente della Regione competente per territorio.

 

Art. 26

Il Consiglio Direttivo di Sezione ha l'obbligo di predisporre un regolamento interno che comprenda:

-        il regolamento di campo che disciplini il comportamento e la disciplina dei soci durante l'attività sociale;

-        l’eventuale quota annuale per i soci frequentatori appartenenti alla Sezione;

-        il contributo da versare alla Sezione per i soci appartenenti ad altre Sezioni che intendono usufruire, anche
         saltuariamente, dell'impianto e delle strutture;

Il Consiglio Direttivo di Sezione deve inoltre:

-        Sottoporre il Regolamento per l'approvazione all'Assemblea di Sezione per la necessaria approvazione;

-        Esporre in bacheca tutti i regolamenti ai quali i soci dovranno fare riferimento e rispettare.

-        Nominare un socio della Sezione quale responsabile dell'impianto;

-        Depositare presso il Consiglio Regionale il Regolamento dopo l'approvazione da parte dell'assemblea.

 

IL PRESIDENTE

Art. 27

Il Presidente di Sezione ha la rappresentanza legale sia nei rapporti interni alla S.A.S. che in quelli esterni.

Egli vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio.

 

Art. 28

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente della Sezione fa parte del Consiglio della Regione competente per territorio.

 

Art. 29

Il Presidente ha l'obbligo di inviare mensilmente alla Sede Centrale le quote sociali:

a) per i soci Rinnovi l'elenco nominativo con eventuali variazione di indirizzo unitamente ai relativi  importi associativi;

b)  per i  nuovi associati,  l'elenco nominativo  dei soci completo con gli indirizzi e allegata la copia del modulo d'iscrizione e i relativi importi.

 

PATRIMONIO DELLA SEZIONE

Art. 30

Il patrimonio della Sezione è costituito:

a) da beni immobili e mobili;

b) dalle somme accantonate;

c) da qualsiasi altro bene pervenutogli a titolo legittimo;

Le entrate della Sezione sono costituite:

a) da una percentuale sulle quote associative alla S.A.S. il cui importo é stabilito con delibera del C.D.N.;

b) degli eventuali contributi concessi dalla S.A.S. o da altri Enti, Associazioni o persone;

c) dalle attività di gestione;

d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.

 

Art. 31

E’ fatto divieto di distribuire in modo anche indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Art. 32

In caso di scioglimento della Sezione, per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto alla S.A.S. Società Amatori Schäferhunde, con sede in Modena, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 L. 23/12/96 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

La S.A.S. affiderà la gestione del patrimonio della Sezione disciolta alla Regione territorialmente competente per favorire la costituzione in zona di una nuova sezione.

 

Art. 33

L'esercizio finanziario va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Copia dei rendiconti e degli eventuali bilanci preventivi debbono essere inviati al Presidente della Regione.

 

Art. 34

In caso di mancata approvazione del rendiconto da parte dell’assemblea, lo stesso dovrà essere presentato al Consiglio Direttivo Regionale entro quindici giorni dalla data di svolgimento dell’assemblea.

Il Consiglio Direttivo Regionale assumerà con delibera motivata le proprie determinazioni sul rendiconto esaminato, inviandole al CDN per le determinazioni di sua competenza e di cui agli articoli seguenti.

 

NORME CHE REGOLANO LA VITA ASSOCIATIVA

Art. 35

I Soci dissenzienti con le decisioni del Consiglio di Sezione potranno avanzare reclamo scritto al  Consiglio Direttivo Regionale.

Il reclamo dovrà essere sottoscritto da almeno dieci soci appartenenti alla Sezione.

Il Presidente Regionale convocherà i reclamanti ed il Consiglio Sezionale interessato che, alla presenza di almeno due Consiglieri Regionale oltre al Presidente, esporranno i fatti.

Il Presidente Regionale relazionerà il C.D.R. sull'esito dell'incontro nella prima riunione successiva.

Il C.D.R. nella stessa riunione si pronuncerà nel merito, o annullando la decisione del Consiglio Sezionale o assumendo una propria delibera.

 

Art. 36

In caso di rigetto del reclamo, purché si tratti di questioni di interesse generale e non personale, il reclamo potrà essere presentato in seconda istanza al C.D.N. In questo caso al reclamo dovrà essere allegato un assegno circolare di 200,00 Euro, intestato alla S.A.S. Sede Centrale.

Il Presidente Nazionale convocherà presso la Sede Centrale, in Modena, i reclamanti ed il Consiglio Sezionale interessato che, alla presenza di almeno due Consiglieri Nazionali oltre al Presidente, esporranno i fatti.

Il reclamo avrà comunque il suo corso anche se le parti convocate non si presenteranno, salvo i casi di comprovato ed assoluto impedimento che sarà valutato dal C.D.N.

Il Presidente Nazionale relazionerà il C.D.N. sull'esito dell'incontro nella prima riunione successiva.

Il C.D.N. nella stessa riunione si pronuncerà nel merito, o annullando la decisione del Consiglio Sezionale ed assumendo una propria delibera.

La decisione del C.D.N. é inappellabile.

 
Art. 37

Nel caso in cui dal reclamo o dai successivi colloqui emergano responsabilità disciplinari a carico di un socio o dei Consiglieri, il Presidente Regionale, o il Presidente della SAS in caso di appello, provvederà ad inoltrare denuncia scritta al C.D.N. ex art. 28 dello Statuto Sociale.

In caso di accoglimento anche parziale del reclamo la quota versata di. 200,00 Euro come previsto dall’art. 36 del Presente Regolamento, verrà restituita ai ricorrenti. In caso di rigetto del reclamo la somma sarà acquisita dalla Sede Centrale.

 

Art. 38

Ove, all'interno di una Sezione, emergano tra i Soci situazioni di contrasto o litigiosità che il Consiglio di Sezione (C.D.S.) ritenga possano compromettere il sereno svolgimento delle attività sociali od ostacolare il buon funzionamento della Sezione, il C.D.S. all'unanimità, con richiesta motivata supportata da documentazione, ha facoltà di inoltrare al C.D.N. domanda affinché il socio o i soci responsabili di disturbare il buon funzionamento della Sezione siano aggregati direttamente alla Sede Centrale. Il C.D.N. esaminata la documentazione deciderà se accogliere la richiesta o respingerla.

 

Art. 39

La domanda inoltrata dal C.D.S. al Consiglio Direttivo Nazionale dovrà essere comunicata anche ai Soci interessati i quali, entro 15 gg. dal ricevimento, potranno far pervenire le loro osservazioni al C.D.N.

Decorso tale termine il Presidente Nazionale ha facoltà di convocare le parti come previsto dall’art. 36 del presente Regolamento, applicandone la disciplina.

 

Art. 40

Il socio interessato potrà informare con lettera scritta il Presidente della Regione di appartenenza ove tra i soci insorgessero questioni che, pur non avendo rilevanza generale, di fatto compromettono:

- l’immagine morale e materiale di un socio della SAS alle Sezioni e agli Organi Sociali;

- la compressione dei diritti di un socio allo svolgimento delle attività sociali.

Entro 30 giorni dal ricevimento il Presidente Regionale dovrà convocare le parti per un chiarimento dei fatti e delle rispettive ragioni cercando di ricomporre il contrasto relazionando il C.D.R. circa l’esito dell’incontro.

 

Art. 41

Il socio appartenente ad una Sezione non può nell'anno in corso operare passaggio ad altra Sezione. Ogni passaggio da una Sezione all'altra può essere fatta solo al momento del rinnovo del tesseramento.

La Sezione può rifiutare l'aggregazione del socio che intende trasferirsi. In questo caso dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo Regionale i motivi del rifiuto.

 

Art. 42

Nell’anno in cui sono previste le elezioni per il rinnovo triennale delle cariche sociali della Sezione, l’aggregazione di un nuovo socio può avvenire solo dopo la elezione delle cariche sociali sezionali.

 

Art. 43

Un socio già appartenente ad una Regione non può chiedere di essere aggregato ad una Sezione appartenente ad altra Regione, salvo che per motivi trasferimento di residenza o domicilio e di maggior vicinanza ad altra sezione.

 

RICONOSCIMENTO-SCIOGLIMENTO

Art. 44

Il riconoscimento disposto dal C.D.N., come previsto dall'art. 6 del presente regolamento, è deliberato in via provvisoria per il periodo di un anno.

Trascorso tale termine il C.D.N. riesamina la pratica e può concedere, se del caso, il riconoscimento definitivo della Sezione.

 

Art. 45

In caso di mancato svolgimento delle attività sociali, di gravi inosservanze della disciplina sociale o di non funzionamento degli organi sociali delle sezioni, ovvero, per gravi contrasti tra i soci all’interno delle Sezioni, il C.D.N. può disporre lo scioglimento degli organi sociali e la nomina di un commissario straordinario che ne assume le funzioni.

 
Art. 46

Decorso il termine di Commissariamento il C.D.N. può prolungare di tre mesi la gestione commissariale.

Il commissario straordinario deve convocare l’assemblea dei soci prima del termine del suo mandato.

Qualora la situazione della Sezione non si sia sanata o non sia sanabile, il C.D.N. può revocare il riconoscimento prima dell’Assemblea per la ricostituzione degli organi Sociali decaduti a seguito del commissariamento.

 

Art. 47

La revoca del riconoscimento viene deliberata dal C.D.N., sentito il parere non vincolante del Consiglio Regionale, dopo aver provveduto, se opportuno, al passaggio da una gestione commissariale.

Il riconoscimento può essere revocato quando la Sezione venga a perdere i requisiti di cui all’art. 6, oppure nel caso in cui la Sezione svolga un’attività non conforme a quanto previsto dall’art. 4 del presente Regolamento.

 

Art. 48

Lo scioglimento della Sezione avviene per delibera della Assemblea dei Soci della Sezione approvata da due terzi degli aventi diritto al voto.

I soci di una Sezione disciolta possono aderire ad altra Sezione o alla Sede Centrale.

 

 - CAPO II -

REGIONI


Art. 49

Le Regioni sono Organismi Periferici della S.A.S. costituiti dal C.D.N. allo scopo di mantenere contatti diretti tra gli Organi Centrali e le Sezioni.

Le Regioni sono dotate di una propria autonomia gestionale ed economica e, nel rispetto dei programmi deliberati dal CDN, hanno compiti di:

a) controllo delle attività tecniche delle Sezioni di loro competenza;

b) coordinamento delle richieste di manifestazioni che pervengono dalle Sezioni, trasmettendo la relativa documentazione alla Sede Centrale per la necessaria ratifica;

c) coordinamento dell'attività sportiva ed agonistica nella Regione;

d) organizzare, su mandato del C.D.N., manifestazioni tecniche e sportive di particolare importanza;

e) gestione temporanea di Sezioni in fase di riorganizzazione e di scioglimento.

 

Art. 50

Il C.D.N., a seconda delle obbiettive esigenze di gestione della S.A.S., costituisce il necessario numero di Regioni sul territorio nazionale secondo criteri propri, non necessariamente in rapporto e conformità con le suddivisioni politico-amministrative.

In linea puramente indicativa, da attuarsi come tipica ma non obbligatoria, i criteri di suddivisione sono i seguenti:

a) numero di Sezioni appartenenti alla Regione: da un minimo di tre ad un massimo di dodici;

b) numero totale di Soci iscritti nelle Sezioni comprese nella Regione: con un minimo di 90 soci.

 

Art. 51

La composizione della Regione SAS può essere variata dal C.D.N. con lo spostamento di una o più sezioni ad altra regione ove ciò favorisca il coordinamento delle attività delle Sezioni e la loro effettiva partecipazione all’attività della Regione.

La composizione delle Regioni avviene, ad opera del C.D.N., di norma nel semestre precedente le elezioni del Consiglio di Regione, ed entra in vigore con il primo gennaio dell'anno immediatamente successivo.

 

Art. 52

Sono Organi Sociali della Regione:

a) il Consiglio Regionale;

b) il Consiglio Direttivo Regionale

c) il Presidente;

c) il Tesoriere.

 

CONSIGLIO REGIONALE

Art. 53

Il Consiglio Regionale, di seguito C.R., è composto da tutti i Presidenti di Sezione riconosciute in via definitiva dal C.D.N. appartenenti alla Regione.

Il CR ha il compito di approvare il rendiconto annuale e di eleggere il Presidente Regionale, il Vice-presidente, il Tesoriere ed il Responsabile del Settore Giovani.

I Responsabili Regionali dell’Allevamento e dell’Addestramento saranno eletti dai Responsabili Sezionali in due apposite riunioni convocate nello stesso giorno.

 

Art. 54

Il C.R. è convocato e presieduto dal Presidente Regionale una volta all’anno ed entro il mese di maggio per l’approvazione del rendiconto annuale.

I Presidenti di Sezione disporranno di tre voti ciascuno più un voto per ogni dieci Soci della propria Sezione aventi diritto al voto. La frazione dell'ultima quota di dieci non viene computata.

Il Presidente di Sezione, in caso di impedimento, deve delegare nell'ordine, il Vice Presidente o, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, altro Consigliere della Sezione.

 

Art. 55

Per l’elezione del C.D.R., il C.R. e i Responsabili sezionali sono convocati dal Presidente Regionale uscente o, in caso di vacanza del C.D.R., da un socio appartenente alla Regione nominato dal C.D.N. o dal Presidente della S.A.S.

La convocazione è inviata per posta oppure per E-mail sette giorni prima della data della riunione. Eccezionalmente, in caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche telefonicamente.

Il Presidente uscente o il Socio nominato dal CDN o il Presidente della S.A.S, lo presiederà senza diritto di voto.

I Presidenti di Sezione disporranno di tre voti ciascuno più un voto per ogni dieci Soci della propria Sezione aventi diritto al voto. La frazione dell'ultima quota di dieci non viene computata.

I Responsabili di Allevamento e Addestramento sezionali, per la elezione del Responsabili Regionali, disporranno ciascuno di un voto. In caso di parità si procederà ad oltranza fino al raggiungimento di una maggioranza.

Il Presidente di Sezione, in caso di impedimento, deve delegare nell'ordine, il Vice Presidente o, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, altro Consigliere della Sezione.

Il Presidente Regionale uscente, o nel caso il delegato del C.D.N., prima che abbia inizio la riunione ha l'obbligo di verificare gli aventi diritto a voto e il numero di voti di cui ciascuna sezione dispone.

Qualora la documentazione prevista dall’art. 29 del presente Regolamento non fosse stata ancora inviata da parte del Presidente della Sezione alla Sede Centrale, questa dovrà essere controllata e consegnata al Presidente o al Socio nominato dal C.D.N. che  provvederà ad inoltrarla alla Sede Centrale.

 

Art. 56

La elezione dei sei componenti il C.D.R. avverrà mediante le schede precedentemente predisposte per il voto a scrutinio segreto secondo le modalità di elezione previste dall’articolo precedente.

Il Presidente del C.D.R., neo eletto, provvederà entro sette giorni dall'avvenuta elezione ad inviare alla Sede centrale la composizione del C.D.R. neo eletto per la necessaria registrazione, unitamente ad una propria relazione relativa allo svolgimento dei lavori indirizzata al C.D.N. per la necessaria approvazione.

La nomina del C.D.R. diventa effettiva solo dopo la ratifica da parte del C.D.N.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE (C.D.R.)

Art. 57

Il Consiglio Direttivo Regionale è composto:

a) dal Presidente;

b) dal Vice Presidente;

c) dal Tesoriere

d) dal Responsabile del settore Allevamento

e) dal Responsabile del settore Addestramento

f) dal Responsabile del settore Giovani

Non può ricoprire le cariche chi abbia riportato, nel triennio precedente, sanzioni disciplinari diverse e più gravi della censura, comminate dai Probiviri S.A.S. o dall'E.N.C.I.

Tutte le suddette cariche sono incompatibili con le cariche sezionali o di Consigliere Nazionale.

 

Art. 58

Le cariche di Presidente e di Vice Presidente dovranno essere affidate a soci che abbiano già ricoperto cariche nazionali, regionali o sezionali.

La carica Regionale di Responsabile di Allevamento dovrà essere affidata a soci che siano almeno titolari di affisso.

La carica Regionale di Responsabile di Addestramento dovrà essere affidata a soci che abbiano almeno partecipato ad eventi agonistici del settore nelle classi IPO1, IPO2 o IPO3.

Qualora i soci chiamati a ricoprire le suddette cariche regionali non abbiano i necessari requisiti dovranno partecipare, entro 6 mesi, agli appositi corsi di formazione organizzati dalla SAS.

Nel periodo intercorrente tra la data dell’elezione e la partecipazione al corso il responsabile eletto dovrà agire in stretta collaborazione con il Responsabile Nazionale del Settore.

Il C.D.R. potrà affidare gli incarichi di Coordinatori Regionali delle discipline Obbedience, Agility, Cani da Soccorso e Mondiorig a soci che abbiano provata esperienza nei settori in cui vengono nominati.

 

Art. 59

Il C.D.R. è responsabile dell'amministrazione Regionale, approva e sottopone al C.R. i rendiconti, predispone entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo per l'annata successiva.

Il C.D.R. si riunisce di norma ogni quattro mesi e, comunque allorquando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei consiglieri.

Il C.D.R. è presieduto dal Presidente o, qualora il Presidente sia assente, dal Vice Presidente.

La convocazione deve essere fatta 7 giorni prima della data della Riunione a mezzo posta o E-mail. In caso d'urgenza può essere effettuata anche telefonicamente.

Il Consiglio è valido quando è presente la maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe.

Le delibere del C.D.R. sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

Il C.D.R. dura in carica tre anni solari e i Consiglieri sono rieleggibili.

Qualora durante il triennio venissero a mancare uno o più Consiglieri, questi verranno sostituiti dal C.R. alla prima riunione successiva alle dimissioni e dureranno in carica sino alla naturale scadenza degli originari mandati.

Qualora venissero a mancare nel Consiglio per dimissioni o per altri motivi il Presidente e il Vice Presidente, in attesa della loro sostituzione da parte del C.R., il consigliere più anziano d'età assumerà temporaneamente le funzioni di Presidente.

Se venissero a mancare più della metà dei Consiglieri, l'intero C.D.R. si considera decaduto ed il Consigliere più anziano rimasto in carica provvederà a convocare un nuovo C.R. da tenersi entro i due mesi successivi per l’elezione di un nuovo C.D.R.

 

IL PRESIDENTE REGIONALE

Art. 60

Il Presidente Regionale risponde dell’attuazione delle delibere del C.D.R. e, oltre ai poteri di cui agli artt.35 e 59, ha la facoltà di sospendere i lavori del C.D.R. e l'attuazione delle relative delibere quando queste appaiono in contrasto con le direttive del C.D.N.

Il Presidente Regionale ha, altresì, la facoltà di proporre al C.D.N. una gestione commissariale per le Sezioni che cadono nella sua competenza territoriale.

 

VICE PRESIDENTE REGIONALE

Art. 61

Il vice Presidente svolge i compiti che di volta in volta gli vengono delegati dal Presidente. Collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento.

 

TESORIERE

Art. 62

E’ compito del tesoriere tenere la contabilità della regione e disporre dei fondi secondo le delibere del C.D.R.

 

RESPONSABILI ALLEVAMENTO ADDESTRAMENTO E GIOVANI E COORDINATORI DELLE VARIE DISCIPLINE

Art. 63

La cariche dei Responsabili dell’Allevamento, Addestramento, Giovani e i Coordinatori delle varie discipline rivestono un ruolo fondamentale nel controllo e nella gestione dell’attività agonistica della Regione.

Essi hanno il compito:

a) di coordinare l’attività dei responsabili sezionali;

b) di verificare l’idoneità dei siti delle manifestazioni proposti dalle sezioni, concedendo, sotto la propria responsabilità, il nulla-osta obbligatorio all’utilizzazione delle strutture;

d) di predisporre il calendario di propria competenza e di curare i rapporti con la Sede Centrale relativamente alle eventuali modifiche

Il C.D.N. ha la facoltà di non ratificare le cariche Regionali per l'Allevamento e l’Addestramento e dei Coordinatori qualora ritenga che i soci eletti non abbiano adeguata esperienza e competenza in materia di Allevamento e Addestramento per ricoprire le cariche loro affidate.

 

GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE

Art. 64

Le entrate delle Regioni sono costituite:

a) dai contributi versati dalle Sezioni nella misura stabilita dal C.D.N.;

b) dai proventi delle manifestazioni nella misura stabilita dal C.D.N.;

L’eventuale passivo risultante dal rendiconto finanziario annuale dovrà essere immediatamente coperto in parti uguali dalle Sezioni che appartengono alla Regione.

In caso di scioglimento della Regione i fondi passano a disposizione del C.D.N. che li destinerà ad altre Regioni.

 

- CAPO III –


VARIE

Art. 65

Le incompatibilità tra cariche disposte dal presente Regolamento vengono regolate come segue.

In caso di elezione o nomina ad una carica incompatibile con quella già ricoperta, il socio avrà 10 giorni di tempo per far pervenire alla Sede Centrale l'accettazione del nuovo incarico e le contestuali dimissioni dall'incarico precedentemente ricoperto. In mancanza di comunicazioni, il nuovo incarico si intenderà come non accettato.

Il termine decorre dal momento in cui il socio è venuto a conoscenza del nuovo incarico e si intende rispettato con l'invio a mezzo Fax e successivamente per raccomandata delle dimissioni e contestuale accettazione della nuova carica debitamente sottoscritta.

 

Art. 66

Il C.D. Nazionale ha il diritto di disporre proprie ispezioni ed in caso di irregolarità, violazioni statutarie, comportamenti antisociali o mancato funzionamento degli Organismi Periferici, può sciogliere i relativi consigli e nominare un commissario straordinario.

 

Art 67

Ove i membri degli Organismi Sezionali e Regionali, durante il corso del mandato, riportino sanzioni disciplinar, decadono immediatamente dalle cariche sociali ricoperte.

 

Art. 68

Tutte le cariche sociali previste e regolate dal presente Regolamento sono gratuite.

 

Art. 69

Il Presente regolamento può essere modificato dal C.D.N. quando lo ritenga opportuno.

Per quanto non previsto dal presente regolamento il C.D.N. si riserva di deliberare di volta in volta.

 

NORMA TRANSITORIA

Art. 70

Con l’entrata in vigore del presente Regolamento, tutti i consigli sezionali e regionali devono intendersi decaduti e dovranno essere rieletti per adeguarli a quanto previsto dalle  norme  contenute nel presente Regolamento.