Statuto SAS

STATUTO SOCIALE DELLA S.A.S.
(Società Amatori Schäferhunde)
Approvato dall'Assemblea Generale dei Soci del 13 Febbraio 1977 e modificato
dall'Assemblea Generale dei Soci del 31 maggio 2003 e del 18 gennaio 2005.

COSTITUZIONE E SCOPI
Art. 1
E’ costituita, un’Associazione non commerciale senza fini di lucro denominata < Società Amatori Schäferhunde >.
In caso di riconoscimento quale ONLUS ex D.Lgs. 04/12/1997 n. 460, alla denominazione come sopra indicata sarà aggiunto l’acronimo “ONLUS”.
L’Associazione potrà usare la denominazione abbreviata < S.A.S. > e distinguersi con un proprio marchio.
L’Associazione ha sede in Modena o Provincia.
Essa mira a svolgere ogni più efficiente azione per migliorare, incrementare e valorizzare la razza del cane da Pastore Tedesco per potenziarne la selezione e l'allevamento; per valorizzarne e potenziarne l’utilizzazione sia a fini di utilità sociale che a fini sportivi.

Art. 2
Per il conseguimento dei fini di cui sopra la Società:

  1. propaganda la divulgazione ed il miglioramento della razza del cane da Pastore Tedesco ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;
  2. si propone di associarsi all'Ente Nazionale della Cinofila Italiana (E.N.C.I.) del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti le delibere e le determine, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l’indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell’ENCI.
    Può altresì associarsi ad ogni altro Ente nazionale, estero o internazionale avente scopi sociali analoghi a quelli della SAS o ad essi conferenti, dei quali osserverà le norme e le direttive purché non in contrasto con le norme, le direttive ed i regolamenti ENCI, risolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno delegati;
  3. organizza manifestazioni, direttamente o in collaborazione con l'E.N.C.I., con le Società Cinofile da questo riconosciute, oppure con altri Enti o Società Specializzate, anch'essi interessati, a tali iniziative, notificandone l'E.N.C.I., ai fini dell'approvazione e del riconoscimento nel quadro e con la disciplina da questi stabilite.
  4. cura, promuove ed organizza prove volte alla verifica dei requisiti caratteriali tipici della razza del Cane da Pastore Tedesco in relazione ai quali tale razza risulta particolarmente idonea a svolgere compiti di utilità sociale. Il tutto ai fini dell’adeguata selezione dei soggetti.
  5. svolge attività di ricerca e di verifica volti al miglioramento genetico, allo studio, all’incremento ed all’utilizzo della razza del cane da Pastore Tedesco assolvendo anche gli incarichi in tale prospettiva affidatigli dall’ENCI, concordando con questo interventi mirati al conseguimento dei programmi dell’associazione e fornendo supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista nel disciplinare del Libro Genealogico, come previsto attualmente nell’art. 21 dello Statuto Sociale ENCI. A tale fine fornisce periodicamente all’ENCI una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti.
    E’ espressamente fatto divieto alla S.A.S. di svolgere attività diverse da quelle previste dagli artt. 1 e 2 ad eccezione di quelle direttamente connesse e comunque finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale.
SOCI
Art. 3
Possono essere soci della S.A.S. tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano interesse e simpatia per il miglioramento della razza del cane da Pastore Tedesco, la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente Statuto, sia stata accettata dal Consiglio.

Art. 4
I Soci della S.A.S. si distinguono in:
  1. Ordinari
  2. Juniores (di minore età)
  3. Onorari
Art. 5
L'Assemblea Generale dei Soci stabilisce, con propria deliberazione che sarà valida sino a quando non sarà sostituita da altra deliberazione successiva, la misura delle quote annuali dovute alla Società dai Soci. I Soci Onorari non sono tenuti al versamento di alcuna quota associativa.

Art. 6
Per essere associato alla S.A.S., occorre presentare domanda scritta e firmata, convalidata dalla firma di due Soci presentatori, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto Sociale e la disciplina relativa, nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio o dall'Assemblea. Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell’Associazione, che ha cura di portare la questione all’attenzione della prima Assemblea utile. Le domande di ammissione a socio, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neo eletto.

Art. 7
Il Socio è tenuto annualmente al pagamento di una quota sociale, determinata nel suo importo dall’Assemblea.
La quota sociale non è rivalutabile.
La prima quota sociale versata al momento della richiesta dell’associazione vale per l’anno in corso.
Il Socio potrà presentare un formale atto di dimissioni alla S.A.S. a mezzo lettera raccomandata A.R. entro il 31 ottobre di ciascun anno. Le dimissioni avranno decorrenza a far data dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Art. 8
- La qualità di Socio è intrasmissibile e si perde:
  1. per dimissioni presentate nei modi previsti dall'art. 7;
  2. per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo successivamente al 1° marzo di ogni anno;
  3. per espulsione, deliberata dall’Assemblea Generale dei Soci su proposta del Collegio dei Probiviri a seguito di procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 28 septies e seguenti.
Chi per qualsiasi ragione cessa dalla qualità di Socio, perde ogni diritto relativo ma non è esonerato dagli impegni assunti.

Art. 9
L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci Ordinari e Juniores regolarmente iscritti ed in regola col versamento della quota sociale per l'anno in corso e ai Soci Onorari.
L’esercizio del diritto di voto è riservato ai soci maggiorenni.

GLI ORGANI SOCIALI
Art. 10
Sono organi della Società:
  1. l'Assemblea dei Soci
  2. il Consiglio Direttivo
  3. il Presidente
  4. il Presidente del Collegio dei Probiviri
  5. il Collegio Sindacale
  6. il Comitato Esecutivo
  7. il Comitato Tecnico
  8. il Giudice Istruttore
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Art. 11
L'Assemblea Generale è composta dai Soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Non è ammesso il voto per posta.
Le deleghe debbono essere depositate il giorno prima che l’Assemblea abbia inizio, entro le ore 20.00.
La Segreteria ritirerà le deleghe e consegnerà per ciascun delegato una ricevuta con l’indicazione del nome del socio delegato ed il numero di voti dei quali è portatore.
Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro.
Il giorno dell’Assemblea ciascun Socio potrà esercitare il diritto di voto, per sé e per altri, eventuali deleganti, dopo essere stato identificato da parte della “SEGRETERIA” alla quale consegnerà l’eventuale ricevuta relativa alle deleghe depositate a suo nome, ricevendo il contrassegno da consegnare in cambio della scheda.

Art. 12
L'Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente o in sua assenza da uno dei Vice Presidenti oppure, qualora il Presidente lo richieda, da un Socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell'Ordine del Giorno, eleggere fra i presenti tre Scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai Soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati.
L'Assemblea Generale dei Soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

Art. 13
L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno in Roma, o provincia, entro la fine del mese di giugno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente.
In via straordinaria può essere convocata sempre in Roma, o provincia, in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.
La convocazione è annunciata dal Presidente con l'invio per posta ai Soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno 40 giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare.
L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei Soci.
Trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito, l'Assemblea è valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Art. 14
L'Assemblea ha il compito di deliberare:
  1. sul programma generale della Società
  2. sulla elezione delle cariche sociali
  3. sui rendiconti finanziari
  4. sulle modifiche dello Statuto
  5. sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei Soci prevista nell'art. 4
  6. su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.
Spetta, inoltre, all'Assemblea eleggere i Consiglieri, il Presidente dei Probiviri e due supplenti, i Sindaci effettivi e supplenti, il Giudice Istruttore e due supplenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 15
Il Consiglio Direttivo è composto di 13 Consiglieri, di cui 12 eletti dall'Assemblea Generale fra i Soci e uno nominato dall'E.N.C.I. I membri del Consiglio durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri questi verranno sostituiti dall'Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci per le nuove elezioni del Consiglio.

Art. 16
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci; fra l'altro è responsabile dell'amministrazione sociale, approva e sottopone all'Assemblea i rendiconti operativi, economici e finanziari, predispone entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo per l'annata successiva; decide sulle domande di ammissione di nuovi Soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni.
Delibera, altresì, i regolamenti interni dell’Associazione, ivi compresi quelli previsti all’art. 27 del presente Statuto.

Art. 17
Il Consiglio Direttivo provvede, altresì alla nomina del Presidente e di 2 (due) Vice Presidenti della Società, di un Direttore, di un Segretario e di un Tesoriere.
Il Presidente ed i Vice Presidenti devono essere eletti fra i Consiglieri; Direttore, Segretario e Tesoriere possono anche non essere membri del Consiglio; non lo saranno mai allorché ricevano una remunerazione per il loro lavoro.

Art. 18
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri oppure il Collegio dei Sindaci.
Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno sette giorni prima di ciascuna riunione.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, da uno dei due Vice Presidenti o, qualora anche questi mancassero, dal Consigliere più anziano d'età. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

IL PRESIDENTE
Art. 19
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società sia nei rapporti interni che in quelli esteriori; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea; provvede a quanto si addice alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale.
In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito da uno dei Vice Presidenti. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione.
Può essere nominato dal Consiglio un Presidente Onorario anche non Consigliere purché Socio. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni di Consiglio, ma senza diritto di voto.
Il Presidente assicura la collaborazione all’ENCI da parte dell’Associazione ed in particolare:
  • dà riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall’ENCI;
  • comunica all’ENCI le variazioni all’elenco dei Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l’attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall’Associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche.
I COMITATI
Art. 20
Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da 4 membri del Consiglio da questo designati.
Esso ha il compito di deliberare in materia di ordinaria amministrazione o in casi di particolare urgenza, con l'obbligo di sottoporre i propri provvedimenti al Consiglio Nazionale alla prima riunione.

Art. 21
I1 Comitato Tecnico è composto di nove membri ed è così costituito:
  1. dal Presidente della Società che è anche Presidente del Comitato;
  2. dal Consigliere già designato dall’Enci;
  3. da sette esperti nominati dal Consiglio della Società.
Essi durano in carica tre anni e possono venire riconfermati; qualora durante il triennio venissero a mancare per dimissioni o per altre cause uno o più membri del Comitato Tecnico, spetta al Presidente della Società richiederne la sostituzione agli Enti o Organi competenti. In caso di dimissioni del Consiglio o di nomina di un Commissario Straordinario anche il Comitato Tecnico si intenderà decaduto: la sua ricomposizione verrà disposta successivamente dopo l'elezione del nuovo Consiglio e secondo le norme del presente Statuto.
Il Comitato Tecnico ha il compito di indirizzare il Consiglio ed i Soci verso il raggiungimento di quei risultati che rappresentano gli scopi zootecnici della Società.
Tutte le iniziative rivolte al miglioramento della razza in Italia, al controllo degli allevamenti, alla individuazione ed all'impiego dei migliori riproduttori, alla preparazione degli allievi giudici, allo svolgimento delle manifestazioni, ecc. rientrano nella competenza del Comitato Tecnico il quale dopo essersi pronunciato al riguardo, sottoporrà al Consiglio le proprie conclusioni ed i propri suggerimenti. Spetta al Consiglio di pronunciarsi definitivamente sulle proposte così formulate dal Comitato Tecnico e, in quanto possibile, di attuarle rendendosi anche interprete delle medesime presso l'ENCI e i suoi organi competenti.

Art. 22
Per la convocazione dei Comitati e per il loro funzionamento valgono le norme già indicate all'art. 18 per il Consiglio.

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE
Art. 23
Il patrimonio della Società è costituito:
  1. dai beni mobili e immobili;
  2. dalle somme accantonate;
  3. da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.
Le entrate della Società sono costituite:
  1. dalle quote annuali versate dai Soci;
  2. dagli eventuali contributi concessi dall'ENCI o da altri Enti o persone;
  3. dalle attività di gestione;
  4. da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.
Art. 23 bis
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della SAS e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 24
In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, che, salvo forza maggiore, dovrà essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno la metà degli Associati, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’art. 3, c. 190 L. 23/12/96 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25
L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre; delle risultanze finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a quando l'Assemblea Generale dei Soci con l'approvazione del bilancio non si sia assunta direttamente gli impegni relativi.
Entro il 30° giorno antecedente a quello fissato per l’Assemblea Ordinaria che lo deve discutere, il rendiconto economico finanziario redatto dal Consiglio Direttivo deve essere comunicato al Collegio Sindacale per gli adempimenti che loro competono. Il Rendiconto deve restare depositato in copia nella sede dell’Associazione, con la relazione del Consiglio Direttivo e quella dei Sindaci, durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea e finché non sia approvato, affinché i soci possano prenderne visione.

IL COLLEGIO SINDACALE
Art. 26
La revisione contabile è affidata ad un Collegio Sindacale composto di tre Sindaci, eletti dall'Assemblea Generale dei Soci i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. L’Assemblea Generale dei Soci procederà anche alla nomina di due Sindaci Supplenti.

ORGANISMI PERIFERICI
Art. 27
Il Consiglio può riconoscere Organismi Periferici allorquando ritenga che ciò sia utile alla realizzazione degli scopi sociali. Le norme, le funzioni e i limiti di ciascun Organismo sono precisati nei relativi regolamenti.

LE NORME DISCIPLINARI E IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 28
La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell’ENCI nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto ENCI, nonché dal Collegio dei Probiviri SAS. Le decisioni dei Probiviri dell’Associazione SAS sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell’ENCI mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall’appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’ENCI.
Qualsiasi socio, anche se riveste cariche in seno alla SAS, è tenuto ad osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo i regolamenti sociali nonché quelli concernenti i passaggi di proprietà, la denuncia e l’iscrizione delle cucciolate, le regole della correttezza e l’onore sportivo. E’ inoltre tenuto a rispettare lo statuto dell’Enci, e relativo regolamento di attuazione, nonché tutti i Regolamenti Enci. Il Socio che trasgredisca tali obblighi o che, in ogni caso, con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale e/o materiale alla SAS è passibile di sanzioni disciplinari deliberate dal Collegio dei Probiviri SAS, ovvero dalle commissioni di disciplina dell'ENCI. Ove il soggetto responsabile delle violazioni di cui sopra, risulti non essere socio SAS al momento del fatto contestato il Consiglio Direttivo provvederà a far propria la denuncia trasmettendola alla Commissione di Disciplina ENCI, per quanto di eventuale competenza. Allo stesso modo si procederà ove l’incolpato, per qualsiasi ragione, perda la qualità di socio SAS successivamente al fatto contestato. In questo caso alla denuncia saranno allegati tutti gli atti eventualmente già compiuti inerenti al procedimento.

Art. 28 bis
Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri: uno eletto dall’Assemblea dei soci, uno nominato dal Consiglio Direttivo ed il terzo nominato dall’incolpato. Non potrà essere eletto o nominato nel collegio chi riveste già incarichi negli organi sociali.
Tutti i membri del collegio dovranno essere soci SAS ed essere scelti di preferenza tra avvocati o magistrati e, in ogni caso, tra persone dotate di competenza ed esperienza in campo giuridico.
Il Collegio è presieduto dal membro eletto dall’Assemblea dei Soci.
Spetta all’Assemblea dei Soci eleggere anche due supplenti del Giudice Istruttore e due supplenti del Presidente del Collegio dei Probiviri. In caso di dimissioni, di impedimento, di astensione o di ricusazione dell’effettivo, il Consiglio Direttivo indicherà tra i supplenti quello incaricato di assumere le funzioni di effettivo per ogni singolo procedimento.
Qualora, per qualsiasi causa venissero a mancare i membri effettivi o i supplenti, questi dovranno essere sostituiti dall’Assemblea nella sua prima riunione e rimarranno in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che sono venuti a mancare.
Il Giudice Istruttore ed il Presidente del Collegio dei Probiviri restano in carica tre anni solari: durata e cessazione coincideranno con quelle del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 28 ter
Le cause di astensione o ricusazione del Giudice Istruttore e del presidente del Collegio dei Probiviri sono quelle indicate nei rispettivi articoli del Codice di Procedura Penale, ove applicabili. Gli altri membri del Collegio non possono essere ricusati.
Le istanze di astensione e ricusazione dovranno essere illustrate e documentate a pena di inammissibilità a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi al Consiglio Direttivo entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della prima comunicazione relativa al procedimento disciplinare avviato. Il Consiglio Direttivo deciderà, con propria motivata e insindacabile delibera, nella riunione immediatamente successiva al ricevimento dell’istanza.
I termini temporali previsti per il procedimento disciplinare rimangono sospesi dalla ricezione dell’istanza di ricusazione fino alla comunicazione all’incolpato della relativa delibera assunta dal Consiglio Direttivo.

Art. 28 quater
Le denuncie a carico di un socio dovranno essere avanzate per iscritto al Consiglio Direttivo entro tre mesi dal fatto o da quando il denunciante ne è venuto a conoscenza.
A pena di inammissibilità le denuncie, dovranno essere debitamente sottoscritte e dovranno contenere nome, cognome e domicilio dell’esponente, le circostanze ed il momento nei quali il denunciante è venuto a conoscenza dei fatti esposti, una chiara esposizione dei fatti e i relativi elementi di prova.
Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione successiva al ricevimento, prenderà visione della denuncia e la inoltrerà entro trenta giorni al Giudice Istruttore.
Il Consiglio Direttivo con propria delibera, potrà direttamente promuovere il procedimento disciplinare nei confronti di un socio.
La denuncia inoltrata dal Consiglio Direttivo dovrà possedere i requisiti previsti dal presente articolo, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della SAS e dovrà essere inviata al Giudice Istruttore entro trenta giorni dalla delibera assunta dal CDN.
Nella stessa riunione in cui il CDN prenderà visione della denuncia, ovvero delibererà di inoltrare denuncia a carico di un socio, il CDN provvederà a nominare il componente del Collegio dei Probiviri, dandone comunicazione al Presidente del Collegio. Per ogni procedimento sarà assegnato un numero progressivo al ricevimento della denuncia. A cura degli uffici SAS, sarà istituito un registro dal quale risulteranno in ordine cronologico le denuncie ricevute, la composizione del collegio e l’esito del procedimento.

Art. 28 quinques
Entro trenta giorni dal ricevimento degli atti il Giudice Istruttore provvederà a contestare all’incolpato gli addebiti a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, concedendogli il termine di giorni trenta dal ricevimento per presentare difese scritte, addurre le prove o gli elementi di prova a sua discolpa ed indicare la persona da lui scelta per far parte del Collegio dei Probiviri. La contestazione dovrà contenere l’indicazione dei fatti addebitati e delle norme che si assumono violate.
La contestazione sarà inviata al domicilio del socio risultante presso la sede sociale.
Ove, per qualsiasi causa, la raccomandata contenete la contestazione fosse restituita al mittente il testo integrale della contestazione sarà pubblicato nella rivista sociale ed i trenta giorni decorreranno dal giorno dell’invio della rivista ai soci.
Allo scadere dei trenta giorni, ove il socio incolpato non abbia provveduto a nominare un membro per comporre il collegio dei Probiviri, quest’ultimo sarà composto dal membro eletto dall’assemblea, da quello eletto dal CDN e alternativamente da uno dei Soci eletti dall’assemblea quali Presidenti supplenti del collegio dei Probiviri a partire dal più anziano d’età.
Nell’impossibilità di incaricare uno dei Presidenti supplenti sarà incaricato con lo stesso procedimento uno dei giudici Istruttori supplenti.
Il Giudice Istruttore avrà quattro mesi dal ricevimento degli atti per provvedere a compiere gli atti istruttori ritenuti necessari ed eventualmente richiesti dall’incolpato, ivi compresa l’audizione del medesimo.
Completata l’istruttoria il Giudice Istruttore provvederà a trasmettere al Presidente del Collegio dei Probiviri copia del fascicolo contenete le conclusioni e contestualmente ne darà avviso all’incolpato il quale potrà, a proprie spese ottenere copia degli atti e dei documenti acquisiti i cui originali rimarranno depositati presso la sede sociale.
Il Presidente dei Probiviri provvederà a convocare il Collegio entro trenta giorni dal ricevimento degli atti. Della riunione sarà dato avviso all’incolpato il quale potrà essere presente per essere sentito dal Collegio e potrà presentare ulteriori memorie difensive.
Ove il Collegio ritenesse necessario ai fini del decidere compiere atti istruttori ingiustificatamente trascurati dal Giudice Istruttore provvederà ad assumerli, fissando all’uopo una nuova riunione, diversamente, sentito il Presidente della SAS, si riunirà per deliberare.
Salvo casi eccezionali le riunioni e le audizioni relative al procedimento disciplinare dovranno svolgersi presso la sede sociale.
La decisione sarà presa a maggioranza. La decisione assunta dal Collegio dei Probiviri dovrà essere scritta, motivata e sottoscritta da almeno due dei suoi membri ed essere depositata presso la sede centrale SAS entro trenta giorni dal momento in cui il Collegio si è riunito per deliberare.
Le decisioni del collegio dei probiviri SAS, o della Commissione di disciplina dell’Enci, divenute inoppugnabili, sono immediatamente esecutive, salva l’eventuale possibilità di ricorre all’A.G.O. nei casi previsti dalla legge.
Di tutti gli atti del procedimento disciplinare deve essere redatto e sottoscritto verbale.

Art. 28 sexies
In caso di mancanze gravi il Consiglio Direttivo potrà sospendere, in via provvisoria, il socio dall’esercizio dei diritti sociali in attesa che il Giudice Istruttore si pronunci sulla sospensione, con facoltà per lo stesso di revocare o sospendere il provvedimento cautelare sino all’esito dell’istruttoria.
In caso di sospensione provvisoria tutti gli atti dovranno essere inviati al Giudice Istruttore entro cinque giorni dall’assunzione della delibera di sospensione e, entro lo stesso termine, dovranno essere inviati per conoscenza all’incolpato il quale avrà facoltà di far pervenire memorie difensive al Giudice Istruttore.
Il Giudice Istruttore dovrà, comunque, provvedere a confermare, sospendere o revocare la sospensione entro trenta giorni dal ricevimento degli atti. I termini di cui sopra sono da intendersi come perentori e la loro mancata osservanza comporterà la cessazione degli effetti della delibera di sospensione fino alla pronuncia del Giudice Istruttore in ordine alla sospensione stessa.

Art. 28 septies
I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un socio della Società sono i seguenti: censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni.
In casi di particolare gravità che comportino l’espulsione del socio, il Collegio dei Probiviri, nell’adottare la sospensione nella misura massima prevista, avanzerà al Consiglio Direttivo anche la proposta motivata del provvedimento di espulsione, che, divenuta esecutiva, dovrà essere sottoposta dal CDN all’Assemblea Generale dei Soci la quale si pronuncerà nella prima assemblea utile in merito all’espulsione del socio. La S.A.S. ottempera e da esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri soci dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell’E.N.C.I.

VARIE
Art. 29
Tutte le cariche in seno alla S.A.S. sono gratuite.

Art. 30
Il presente Statuto, dopo l'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci, entra in vigore con effetto immediato.
Qualsiasi successiva modifica non potrà essere proposta all'Assemblea Generale se non dal Consiglio della Società, oppure da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto in Assemblea.
In quest'ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti.
Le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere adottate per votazione da una Assemblea Generale in cui siano presenti o rappresentati con delega almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.
Le modifiche allo Statuto dell’Associazione, prima di essere presentate all’Assemblea, devono essere comunicate all’ENCI per ottenere la preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto sociale dell’Ente stesso.

Art. 31
Associandosi all’Enci, la SAS gli riconosce il potere di tutela (indirizzo), di vigilanza, di controllo e di sanzione ed in particolare il potere di nominare un Commissario straordinario o ad acta nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell’ENCI nonché nel Regolamento di Attuazione del medesimo.

Art. 32
Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.

rielaborato da originale il 24-03-2013 Regione Piemonte